L’Ecobonus fotovoltaico 110% introdotto dal Decreto Rilancio concede la detrazione del 110% delle spese sostenute.
Ecobonus fotovoltaico 110%: interventi trainanti il fotovoltaico
La sola installazione dell’impianto fotovoltaico non permette di accedere al 110%. Per tutto il 2020 e fino a dicembre 2021 si potrà detrarre il 110% delle spese effettuate per l’installazione di impianti fotovoltaici e i relativi accumuli, sia sulle prime che sulle seconde case, qualora tale intervento avvenga contestualmente a:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Quindi dovresti isolare termicamente una parte dell’edificio o dell’appartamento qualora tu viva in un’unità con accesso indipendente! Puoi isolare le pareti esterne, i pavimenti a contatto con luoghi freddi (terreno o cantine) e la copertura.
- interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti in condominio con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, ibridi o geotermici. In questo caso si parla della sostituzione dell’impianto condominiale o della sola caldaia esistente con un qualcosa di più efficiente.
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, pompa di calore, ibridi o geotermici. Quindi, l’ultimo intervento trainante riguarda la sostituzione degli impianti di edifici unifamiliari con sistemi più all’avanguardia.
Gli impianti fotovoltaici dovranno essere collegati alla rete pubblica. Quindi consigliamo di non sovradimensionare l’impianto, in quanto la quota di energia prodotta che eccede i tuoi consumi andrà immessa nella rete pubblica.
Bisognerà cedere in favore del GSE (gestore dei servizi energetici), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 42-bis, sono individuati i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati.
Per accedere al bonus fotovoltaico al 110%, si dovrà migliorare anche la certificazione energetica APE dell’edificio di almeno 2 classi. Ad esempio, qualora vivessi in una villetta in classe G, dovresti passare almeno alla E. La legge ti agevola in ciò: per ottenere questo risultato, oltre agli interventi che ricadono nella detrazione 110%, potresti aiutarti con le opere ricadenti nei benefici 65% o 50%: sostituzione degli infissi, installazione del solare termico, del fotovoltaico ecc.
L’agevolazione non riguarda le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 abitazioni di tipo signorile;
- A/8: Abitazioni in ville;
- A/9 castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici.