L’impianto d’illuminazione di sicurezza è un presidio fondamentale per tutelare gli occupanti di un edificio nel momento in cui l’alimentazione elettrica ordinaria non sia operativa perché danneggiata.
La norma UNI EN 1838:2013 inerente “Illuminazione di emergenza” si applica ai sistemi di illuminazione degli edifici destinati all’accesso di lavoratori o di pubblico. L’illuminazione di sicurezza rientra cosiddetta “illuminazione di emergenza” e si prefigge la tutela dell’incolumità delle persone durante l’evacuazione di un locale. Nell’ambito dell’illuminazione di sicurezza si può allora distinguere tra:
- illuminazione di sicurezza per l’esodo: parte dell’illuminazione di sicurezza destinata ad assicurare che le vie di esodo, in caso di emergenza, possano essere chiaramente identificate ed utilizzate, e che siano allo stesso modo visibili e utilizzabili i presidi antincendio e i dispositivi attuatori d’emergenza; in tal senso la norma UNI EN 1838 fa riferimento anche alla illuminazione della cartellonistica di sicurezza;
- illuminazione antipanico di aree estese: parte dell’illuminazione di sicurezza destinata ad evitare il panico ed a fornire l’illuminazione necessaria affinché gli occupanti raggiungano un luogo da cui possa essere identificata una via di esodo (particolarmente utile in locali aperti al pubblico, ospedali, case di riposo per anziani, teatri, impianti sportivi al chiuso, ecc.);
- illuminazione di aree ad alto rischio: parte dell’illuminazione di sicurezza atta a garantire l’incolumità delle persone coinvolte in processi di lavorazione o situazioni potenzialmente pericolose ed a consentire la messa in atto di idonee procedure di arresto.
L’illuminazione di sicurezza può essere realizzata con impianti centralizzati e/o singoli apparecchi di illuminazione con alimentazione autonoma; in ogni caso nella progettazione e realizzazione dell’impianto devono essere tenute presenti, in particolare, le seguenti caratteristiche tecniche:
- il tempo di intervento dell’alimentazione di riserva;
- l’autonomia;
- il livello di illuminamento minimo;
- il tempo di ricarica degli accumulatori.
Nei luoghi di lavoro, fermo restando l’obbligo di osservare le specifiche norme CEI ad essi applicabili, il D.M. 10 marzo 1998 inerente “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” contempla, tra le misure di sicurezza compensative da prevedere qualora non sia possibile il pieno rispetto dei criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati nei diversi allegati, il potenziamento dell’illuminazione di sicurezza.
A tal proposito si ritiene che con il termine generico di potenziamento si possano intendere, in funzione della valutazione del rischio, interventi rivolti a:
- ottenere livelli di illuminamento superiori a quelli minimi prefissati;
- illuminare zone critiche non identificabili in quelle normalmente regolamentate;
- adattare l’impianto a specifiche criticità ambientali.
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