Tra le varie attività commerciali, le farmacie rappresentano una tipologia particolare per quanto riguarda la privacy. Per questo l’installazione di telecamere al loro interno, secondo quanto è stato stabilito da parte del “Garante della Privacy”, è soggetta a tutta una serie di vincoli e di autorizzazioni, senza le quali l’installazione non è possibile. Inoltre chi non osserva questi vincoli può incorrere in sanzioni pecuniarie di grossa entità.
Le telecamere nelle farmacie sono un argomento delicato
Le farmacie, come detto, sono ambienti particolari, nei quali coesistono alcune necessità come quella della garanzia del diritto alla salute e quella di assicurare ai vari clienti una gestione corretta dei loro dati personali, in modo da prevenirne la divulgazione, come nel caso delle informazioni che permettano di individuare la patologia dalla quale è affetto il paziente. Per questo negli ambienti delle farmacie le varie persone devono rispettare delle distanze di cortesia in modo da evitare la diffusione delle informazioni degli altri clienti. Per questo le farmacie risultano essere più vulnerabili anche rispetto agli ospedali per quanto riguarda i dati personali dei clienti e quindi l’installazione di telecamere di videosorveglianza deve essere trattata con una particolare cura. Le immagini che provengono sia dalle telecamere che da altri impianti di “videosorveglianza” installati nelle farmacie potrebbero essere sfruttate sia da un altro cliente che da un altro operatore per ricavare alcuni elementi in grado di individuare le malattie del paziente. Tra queste anche il collegamento del cliente a acquisti di un determinato farmaco con tempistiche periodiche precise. L’operatore addetto alla videosorveglianza, pur non operando al banco della farmacia, oppure un cliente che si trovi nelle vicinanze del monitor, avrebbero la possibilità di conoscere sia i farmaci che il cliente e provvedere all’associazione con la patologia curata da quel particolare farmaco. Per questo motivo le immagini che vengono riprese dalle telecamere di sicurezza devono essere “visionate” soltanto da persone addette ai lavori, scelte dal titolare della farmacia. Le istruzioni fornite dal “Garante della Privacy” chiariscono che non si può autorizzare la collocazione di un monitor “pubblico”, anche se come deterrente contro furti e danneggiamenti o altri reati perché è possibile ottenere lo stesso effetto con l’apposizione di cartelli, sicuramente meno “invasivi” con il testo dell’informativa semplificata.
Gli obblighi da osservare per installare telecamere nelle farmacie
Per istallare delle telecamere all’interno delle farmacie, come del resto in tutti gli impianti di videosorveglianza, è obbligatorio che siano esposti una serie di cartelli, uno o più a seconda delle dimensioni dell’ambiente, che servono ad informare le persone che entrano all’interno della farmacia, siano essi clienti oppure collaboratori, nei quali deve essere indicato che la zona è sorvegliata da videocamere. Il cartello sul quale è riportata l’informativa deve contenere alcune informazioni obbligatorie come le generalità del titolare oppure la “ragione sociale” quando il proprietario è una azienda, e le finalità che si intendono perseguire con l’installazione di telecamere. Oltre a questi dati deve essere presente anche una indicazione nella quale si specifica se le immagini riprese sono registrate ed accessibili solo a personale interno oppure esterno. Il cartello od i cartelli devono essere posizionati all’interno del “raggio di azione” della telecamera e devono essere visibili in modo chiaro e leggibile in tutte le situazioni, quindi anche con luce artificiale. Chi viola queste disposizioni o espone dei cartelli non conformi alle regole può essere sanzionato con una ammenda pecuniaria come prevede il “Codice della Privacy” all’articolo 161. Un altro obbligo riguarda la protezione delle immagini registrate, che deve avvenire con le misure di sicurezza che vengono usate normalmente nel settore dei sistemi informatici.